Tutti i soci Ordinari e Sostenitori dell'Associazione sono tenuti ad impegnarsi, in linea con quanto previsto dalla Legge 4/2013 e dal Decreto Ministeriale del 13/08/2014, n. 140 in materia di Aggiornamento Professionale Permanente. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.
Lo svolgimento e i contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento devono essere svolti ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 13/08/2014, n- 140.
Al termine del corso di aggiornamento professionale per il conseguimento dei crediti formativi di aggiornamento, il Responsabile Scientifico valuta le conoscenze acquisite attraverso una prova d'esame sia scritta che orale. Al superamento della prova viene rilasciata l'attestazione di frequenza e superamento del corso di aggiornamento.
Gli associati devono rispettare gli obblighi di aggiornamento previsti dal D.M, ovvero una formazione periodica della durata di almeno 15 ore annuali riferite al periodo che va dal 9 ottobre di ogni anno fino all’8 ottobre dell’anno successivo.
Nulla vieta che la formazione degli associati possa essere maggiore delle 15 ore a discrezione degli stessi.
L’associazione procede con la verifica dell’aggiornamento periodico dei propri associati richiedendo un’autentificazione agli stessi qualora abbiano effettuato corsi di formazione presso altri enti, della durata di 15 ore come previsto dal D.M., oppure verifica presso i propri registri di corsi di formazione periodici / corsi di aggiornamento se l’associato abbia svolto le 15 ore di formazione e relativo superamento del corso.